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Costituzione italiana: spiegazione degli articoli 138 e 139

Tipologia dell'esercizio: Analisi

Riepilogo:

Spiega gli articoli 138 e 139 della Costituzione italiana e scopri come si modifica la Carta fondamentale e quali limiti tutela la Repubblica.

Gli articoli 138 e 139 della Costituzione italiana: come si cambia la Carta fondamentale e quali limiti non possono essere superati

Quando si parla di Costituzione, non si parla di una legge qualsiasi. La Costituzione italiana è la legge fondamentale dello Stato, il punto più alto della gerarchia delle fonti, il testo che stabilisce i principi su cui si regge la convivenza civile e definisce i rapporti tra cittadini, Parlamento, Governo, magistratura, Presidente della Repubblica, autonomie territoriali. In altre parole, essa non disciplina soltanto il funzionamento delle istituzioni, ma esprime una precisa idea di società, di libertà, di uguaglianza, di democrazia.

Proprio per questo motivo, la Costituzione non può essere modificata con la stessa facilità con cui si approva una legge ordinaria. Se bastasse una semplice maggioranza parlamentare del momento per riscrivere le regole fondamentali dello Stato, ogni equilibrio sarebbe fragile e i diritti potrebbero essere esposti all’arbitrio politico. È qui che assumono un valore decisivo gli articoli 138 e 139 della Costituzione. Il primo stabilisce il procedimento da seguire per approvare le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali; il secondo pone un limite esplicito a tale revisione, dichiarando che la forma repubblicana non può essere oggetto di modifica.

Questi due articoli, letti insieme, dicono una cosa molto importante: la nostra Costituzione è rigida, ma non immobile. Può essere aggiornata, perché nessuna società resta identica a se stessa nel tempo; tuttavia può esserlo solo attraverso un percorso più complesso, più prudente e più garantito rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie. Inoltre, non tutto è disponibile alla revisione: esiste un nucleo che non può essere sacrificato, perché coincide con l’identità stessa della Repubblica nata dal secondo dopoguerra.

Per comprendere fino in fondo il senso di queste norme, bisogna ricordare la storia da cui nacque la Costituzione del 1948. I Costituenti avevano alle spalle l’esperienza del fascismo, cioè un periodo in cui le libertà politiche e civili erano state progressivamente svuotate, spesso non attraverso una rottura clamorosa e immediata, ma anche mediante strumenti formalmente legali. Lo Statuto Albertino, che era la carta costituzionale del Regno d’Italia, aveva caratteri di grande flessibilità: non prevedeva un sistema rigido di garanzie costituzionali e questo rese più facile lo svuotamento delle istituzioni liberali. L’insegnamento storico fu chiaro: per evitare il ripetersi di una simile degenerazione, occorreva una Costituzione più forte, protetta da procedure aggravate e da limiti sostanziali.

La Costituzione rigida come garanzia democratica

Dire che la Costituzione italiana è “rigida” significa affermare che essa non può essere modificata con il normale procedimento legislativo. Una Costituzione flessibile, invece, è modificabile come una legge ordinaria o quasi. La differenza non è puramente tecnica: riguarda il modo in cui una comunità politica difende se stessa.

La rigidità costituzionale rappresenta infatti una garanzia democratica. A prima vista qualcuno potrebbe pensare il contrario, sostenendo che in democrazia la maggioranza deve poter decidere liberamente. Ma questa visione è incompleta. La democrazia non è solo il potere della maggioranza; è anche tutela delle minoranze, protezione dei diritti inviolabili, separazione dei poteri, rispetto di regole che non possono essere travolte dall’emotività del momento. Se una maggioranza occasionale potesse cambiare con facilità la forma dello Stato, la struttura del Parlamento, l’indipendenza dei giudici o i diritti fondamentali, la democrazia finirebbe per distruggere se stessa.

L’articolo 138 va letto proprio in questa prospettiva. Esso non ostacola il cambiamento in quanto tale, ma impedisce che esso avvenga in modo impulsivo, frettoloso o di parte. È un invito alla riflessione, alla mediazione e al consenso largo. In questo senso, il procedimento aggravato richiama anche un valore educativo: insegna che le regole comuni più importanti non possono essere piegate a convenienze immediate.

L’articolo 138: il procedimento di revisione costituzionale

L’articolo 138 disciplina due tipi di atti: le leggi di revisione della Costituzione, cioè quelle che modificano direttamente il testo costituzionale, e le altre leggi costituzionali, cioè leggi che, pur non cambiando il testo della Carta, hanno comunque rango costituzionale.

La prima caratteristica essenziale della procedura è la doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera. Ciò significa che Camera dei deputati e Senato devono votare due volte lo stesso testo. Tra la prima e la seconda votazione devono trascorrere almeno tre mesi. Questo intervallo temporale non è un dettaglio burocratico: serve a “raffreddare” il procedimento, a impedire decisioni prese sull’onda di una contingenza politica, di una crisi o di una forte pressione emotiva. È come se la Costituzione imponesse al legislatore di fermarsi, rileggere, ripensare, discutere di nuovo.

Nella seconda votazione non basta la maggioranza semplice dei presenti. È richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. In altre parole, il sostegno alla riforma deve essere solido, numericamente consistente, non frutto di assenze casuali o equilibri occasionali. Anche questo elemento ha un significato politico preciso: cambiare la Costituzione non è come approvare una normale legge di bilancio o una disciplina settoriale; è intervenire sul patto fondamentale tra Stato e cittadini.

L’articolo 138 prevede poi uno strumento ulteriore di garanzia: il referendum costituzionale confermativo. Se entro tre mesi dalla pubblicazione della legge ne fanno richiesta un quinto dei membri di una Camera, oppure cinquecentomila elettori, oppure cinque Consigli regionali, la riforma viene sottoposta al voto popolare. In questo caso, il corpo elettorale è chiamato non a proporre una nuova legge, ma a confermare o respingere una modifica già approvata dal Parlamento. Se prevalgono i voti contrari, la legge non viene promulgata.

È importante ricordare che in questo referendum non è richiesto un quorum di partecipazione, a differenza del referendum abrogativo previsto dall’articolo 75. Conta la maggioranza dei voti validamente espressi. Anche questa scelta è significativa: trattandosi di una decisione sulla revisione della Costituzione, il legislatore costituente ha voluto evitare che l’astensione diventasse uno strumento decisivo.

Il referendum, però, non si svolge sempre. Se nella seconda votazione ciascuna Camera approva la riforma con la maggioranza dei due terzi dei componenti, la consultazione popolare non può essere richiesta. Il senso di questa previsione è evidente: quando una modifica costituzionale raccoglie un consenso larghissimo in Parlamento, si presume che essa abbia già superato una prova molto forte di condivisione politica e istituzionale. Se invece il consenso è più limitato, l’ordinamento apre la possibilità di una verifica diretta da parte dei cittadini.

In questo modo, l’articolo 138 realizza un equilibrio molto raffinato. Da un lato affida al Parlamento il compito principale della revisione costituzionale, riconoscendogli il ruolo di organo rappresentativo della nazione; dall’altro lascia aperta la via dell’intervento popolare, come garanzia ulteriore contro modifiche troppo divisive o imposte dalla sola maggioranza di governo.

Il valore civico dell’articolo 138

Studiare l’articolo 138 non serve soltanto a conoscere una norma di diritto costituzionale. Serve anche a capire il significato profondo della democrazia costituzionale. Nella scuola italiana, soprattutto attraverso l’educazione civica, si insiste spesso sull’importanza della partecipazione, del voto, del rispetto delle regole. L’articolo 138 traduce concretamente questi valori.

Esso insegna che la vita democratica non coincide con la velocità decisionale. Oggi si sente spesso dire che le procedure sono troppo lente, che bisognerebbe “fare presto”, che i passaggi di discussione rallentano l’azione politica. Ma quando si tocca la Costituzione, la lentezza diventa una virtù, perché coincide con la prudenza. Un ordinamento maturo non ha paura del confronto; anzi, lo considera una condizione necessaria della legittimità.

In un certo senso, il procedimento previsto dall’articolo 138 ricorda ciò che si impara a scuola nei contesti di convivenza civile: ascoltare posizioni diverse, cercare mediazioni, accettare che sulle questioni più importanti serva tempo. La Costituzione educa anche in questo: alla responsabilità, non all’improvvisazione.

L’articolo 139: il limite invalicabile

Se l’articolo 138 spiega come si può cambiare la Costituzione, l’articolo 139 ci dice che esiste almeno un punto che non può essere cambiato. La norma è molto breve, ma di enorme portata: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.

Per capire il significato di questa disposizione bisogna tornare al 2 giugno 1946, quando il popolo italiano, attraverso il referendum istituzionale, scelse la Repubblica al posto della monarchia. Quella data rappresenta uno spartiacque della nostra storia nazionale. L’articolo 139 consacra giuridicamente quella scelta politica e storica, sottraendola alla disponibilità delle future maggioranze parlamentari. Non sarebbe stato coerente, infatti, permettere che una decisione fondativa assunta dal popolo nel momento della rinascita democratica potesse essere cancellata da una successiva revisione costituzionale.

Tuttavia la “forma repubblicana” non va intesa in senso ristretto, come semplice assenza del re. La riflessione giuridica e costituzionale ha da tempo chiarito che la Repubblica, nel contesto della Costituzione italiana, non è solo una formula istituzionale. Essa richiama un complesso di valori e principi: la sovranità popolare, il carattere democratico dello Stato, il riconoscimento dei diritti inviolabili, l’uguaglianza dei cittadini, il pluralismo politico e sociale, la rappresentanza, la partecipazione.

In questo senso, l’articolo 139 viene interpretato in modo estensivo. Non protegge soltanto un nome, ma il nucleo essenziale dell’ordine costituzionale repubblicano. Se fosse possibile mantenere formalmente la parola “Repubblica” ma svuotarla dei suoi contenuti democratici, la norma perderebbe il suo significato. Perciò la sua funzione è più profonda: impedire che la Costituzione venga piegata fino al punto di negare la propria identità.

Articolo 139 e principi supremi della Costituzione

Su questo terreno è fondamentale anche il ruolo della Corte costituzionale. Nel corso del tempo, la Corte ha affermato che esistono principi supremi dell’ordinamento costituzionale che non possono essere sovvertiti neppure attraverso il procedimento di revisione. Qui non si tratta solo di una clausola espressa, come quella dell’articolo 139, ma di una elaborazione interpretativa molto importante.

Tra questi principi si possono richiamare il rispetto dei diritti inviolabili della persona, il principio di uguaglianza, il carattere democratico dell’ordinamento, il pluralismo, la solidarietà, l’unità e indivisibilità della Repubblica, la tutela delle libertà fondamentali. Anche la centralità del lavoro, su cui si apre la Costituzione all’articolo 1, non è un elemento secondario o ornamentale, ma parte dell’identità profonda della Repubblica.

L’idea di fondo è chiara: una Costituzione non può essere usata per distruggere se stessa. Se una maggioranza, pur seguendo formalmente il procedimento dell’articolo 138, introducesse modifiche tali da cancellare i diritti fondamentali o da eliminare ogni autentico pluralismo, ci troveremmo di fronte non a una revisione, ma a una rottura dell’ordine costituzionale. Questo tema è molto importante anche dal punto di vista teorico, perché mostra che la democrazia non coincide soltanto con la regola numerica. Esiste una democrazia sostanziale, fatta di limiti, di garanzie, di dignità della persona.

Qui si potrebbe anche stabilire un collegamento con la filosofia politica. Rousseau aveva messo al centro la volontà generale, ma tutta la riflessione costituzionale contemporanea ha imparato che la volontà della maggioranza, da sola, non basta se non incontra confini di tutela. Anche Locke, con la sua idea dei diritti naturali, aiuta a capire che il potere politico non può essere assoluto. La nostra Costituzione è figlia anche di questa lunga tradizione europea di limitazione del potere.

Le Regioni a statuto speciale e il procedimento aggravato

Un aspetto spesso trascurato, ma utile per comprendere l’importanza dell’articolo 138, riguarda le Regioni a statuto speciale. I loro statuti sono approvati con legge costituzionale e dunque seguono il procedimento aggravato previsto per le fonti di rango costituzionale. Questo significa che la particolare autonomia riconosciuta a Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia non può essere modificata con una semplice legge ordinaria.

Il dato non è solo tecnico. Esso mostra che la Costituzione italiana sa essere insieme unitaria e pluralista. Riconosce le differenze territoriali, linguistiche, storiche e culturali, ma le inserisce entro il quadro comune della Repubblica. Anche qui si vede bene il nesso tra stabilità e adattamento: la Carta tutela l’unità nazionale, ma non impone uniformità assoluta.

Confronto tra articolo 138 e articolo 139

A questo punto appare chiaro che i due articoli svolgono funzioni diverse ma complementari. L’articolo 138 indica il percorso da seguire per modificare la Costituzione: doppia deliberazione, intervallo di tre mesi, maggioranza assoluta, eventuale referendum confermativo, esclusione del referendum in caso di maggioranza dei due terzi. È, per così dire, la norma del cambiamento regolato.

L’articolo 139, invece, è la norma del limite. Dice che il potere di revisione non è illimitato. Non tutto può essere messo in discussione, nemmeno seguendo correttamente la procedura dell’articolo 138. Se il primo articolo è una porta stretta ma aperta, il secondo è il confine che non può essere oltrepassato.

L’immagine è efficace perché restituisce la logica dell’intero sistema costituzionale. La Costituzione non è una gabbia immobile: infatti può essere riformata. Ma non è nemmeno un testo disponibile a qualsiasi riscrittura: ha un nucleo identitario che va difeso. Insieme, questi due articoli costruiscono un equilibrio maturo tra evoluzione e fedeltà ai principi.

Un significato attuale

Il valore degli articoli 138 e 139 non appartiene solo al passato. Ancora oggi, in una fase storica segnata da forti contrapposizioni politiche, da comunicazioni rapide e semplificate, da spinte populiste che talvolta presentano i contrappesi istituzionali come ostacoli inutili, queste norme ricordano che la democrazia costituzionale vive di regole ponderate. Esse impediscono che la Costituzione diventi terreno di scontro momentaneo o di manipolazione.

Si può collegare questa riflessione anche alla letteratura del Novecento italiano. Autori come Primo Levi hanno mostrato, con la forza della testimonianza, che cosa accade quando la dignità umana viene calpestata e quando gli ordinamenti smarriscono il senso del limite. Anche il clima morale del dopoguerra, presente nel neorealismo e in molta cultura civile italiana, nasce dall’esigenza di ricostruire non solo edifici e istituzioni, ma una coscienza democratica. La Costituzione è uno dei frutti più alti di quella ricostruzione.

Conclusione

Gli articoli 138 e 139 della Costituzione italiana dimostrano che la nostra Carta fondamentale è viva, ma protetta. Viva, perché può essere modificata e adattata ai mutamenti della società; protetta, perché tali modifiche richiedono procedure aggravate, maggioranze rafforzate, tempi di riflessione e, in certi casi, il controllo diretto del popolo attraverso il referendum. Inoltre, esiste un limite invalicabile: la forma repubblicana, intesa non solo come rifiuto della monarchia, ma come insieme di valori democratici, di diritti e di garanzie che definiscono l’identità della Repubblica.

In definitiva, questi articoli non sono semplici norme tecniche per specialisti del diritto. Essi esprimono una scelta politica e morale profonda: l’Italia repubblicana vuole poter cambiare, ma non al prezzo di tradire se stessa. Ed è proprio in questa fedeltà ai principi, unita alla capacità di rinnovarsi con prudenza, che si riconosce la forza autentica della nostra Costituzione.

Domande frequenti sullo studio con l

Risposte preparate dal nostro team di tutor didattici

Cosa spiegano gli articoli 138 e 139 della Costituzione italiana?

Regolano la revisione della Costituzione e fissano un limite invalicabile alla modifica della forma repubblicana. Garantiscono che la Carta fondamentale cambi solo con procedure più rigorose.

Perché la Costituzione italiana è definita rigida negli articoli 138 e 139?

È rigida perché non si modifica come una legge ordinaria. Serve un procedimento aggravato per proteggere stabilità democratica, diritti e assetto delle istituzioni.

Qual è il procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione italiana?

L'articolo 138 richiede una procedura speciale per approvare le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali. Non basta la normale maggioranza parlamentare.

Cosa vieta l'articolo 139 della Costituzione italiana?

Vieta di modificare la forma repubblicana dello Stato. Questo limite tutela l'identità della Repubblica nata dopo il secondo dopoguerra.

Perché gli articoli 138 e 139 proteggono la democrazia italiana?

Perché impediscono che una maggioranza occasionale cambi troppo facilmente le regole fondamentali. Così si difendono diritti, minoranze e separazione dei poteri.

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