Premessi brevi riguardo agli istituti dell’accesso agli atti e dell’accesso civico: differenze e riflessioni sulla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020
Questo lavoro è stato verificato dal nostro insegnante: 1.12.2024 o 7:00
Tipologia dell'esercizio: Tema
Aggiunto: 24.11.2024 o 12:23

Riepilogo:
Accesso agli atti e accesso civico sono strumenti giuridici per la trasparenza nella PA. Il primo tutela interessi specifici, il secondo promuove la partecipazione collettiva. ?️?
L'accesso agli atti e l'accesso civico rappresentano due istituti giuridici distinti nel contesto dell'ordinamento italiano, entrambi miranti a favorire la trasparenza e il controllo democratico sull'attività delle pubbliche amministrazioni, ma differenti nelle modalità di applicazione e nei presupposti giuridici sottesi.
L'accesso agli atti è disciplinato dalla Legge n. 241 del 199, una delle principali norme italiane in materia di procedimento amministrativo. Tale istituto conferisce ai soggetti interessati la possibilità di accedere ai documenti amministrativi allo scopo di tutelare una posizione giuridicamente rilevante. Per "documenti amministrativi" si intendono tutti gli atti, anche interni, formati o detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Essenziale per l'accesso agli atti è l'esistenza di un interesse specifico, concreto e attuale, non essendo sufficiente una mera curiosità o l'interesse diffuso.
L'accesso civico, invece, è stato introdotto con il Decreto Legislativo n. 33 del 2013, successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 2016 nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione nota come "Freedom of Information Act" (FOIA) italiano. Esso consiste in due forme: l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato. L'accesso civico semplice riguarda l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni e dati per i quali esiste un obbligo legale di pubblicazione. L'accesso civico generalizzato, invece, attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. In questo caso, non è richiesto un interesse specifico da parte dell'istante.
La distinzione tra i due istituti risiede quindi essenzialmente nell’ambito di applicazione e nelle finalità: l’accesso agli atti è uno strumento volto alla tutela di un interesse specifico del richiedente, mentre l’accesso civico, soprattutto nella sua forma generalizzata, è volto a promuovere la trasparenza della PA e il controllo diffuso da parte dei cittadini.
La decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 202 ha fornito importanti orientamenti interpretativi sull’applicazione di tali istituti, in particolare nel contesto delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di pubblica evidenza. In questa sentenza, viene ribadito il principio che la disciplina dell’accesso civico non può sovrapporsi o sostituirsi a quella dell’accesso agli atti, ma deve essere considerata complementare, essendo finalizzata ad un differente oggetto di tutela.
La sentenza ha inoltre analizzato le interazioni tra l’accesso civico e il diritto alla riservatezza dei dati commerciali e industriali nelle gare pubbliche. Viene sancito che, sebbene il diritto di accesso civico sia ampio e generale, esso trova dei limiti, in particolare quando si tratta di bilanciare la trasparenza con la tutela di interessi commerciali riservati, come segreti industriali o commerciali. Pertanto, la pubblica amministrazione deve sempre verificare caso per caso se e in che misura consentire l’accesso.
Per quanto riguarda l'accesso agli atti, la sentenza conferma che i partecipanti a una gara hanno il diritto di accedere ai documenti relativi alla procedura al fine di controllare la correttezza del procedimento e tutelare i loro interessi legittimi. Tuttavia, anche questo diritto non è assoluto e può essere limitato per ragioni legate, ad esempio, alla tutela della concorrenza.
In ambito pratico, l'applicazione di questi istituti nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di pubblica evidenza consente alle imprese partecipanti di monitorare l’iter procedurale per salvaguardare le loro posizioni, attraverso l'accesso agli atti, e permette ai cittadini e ai portatori di interessi diffusi di vigilare sull'operato delle amministrazioni pubbliche tramite l’accesso civico.
In conclusione, sebbene entrambi gli istituti siano orientati alla promozione della trasparenza amministrativa, l'accesso agli atti si pone come strumento di garanzia del diritto individuale al controllo della legittimità delle azioni amministrative che incidono su interessi specifici, mentre l'accesso civico amplia la sfera della trasparenza a favore di una partecipazione più consapevole della collettività. Le due forme di accesso, dunque, coesistono e si integrano, ciascuna rispondendo a specifiche esigenze di informazione e controllo pubblico.
Valutazioni degli utenti ed insegnanti:
**Voto: 28/30** Ottima analisi delle differenze tra accesso agli atti e accesso civico.
Ottima domanda! L’accesso civico permette ai cittadini di essere più coinvolti e informati sulle decisioni pubbliche, quindi non è solo una questione di fiducia..
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